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D.Lvo 17/08/2005 n. 189
3. L'atto formale di avvenuta validazione del progetto non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della con- cessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all'articolo 71, comma 2, del regolamento e dalle conseguenti responsabilità.
Art. 37 - Le garanzie
1. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza avente le seguenti caratteristiche e durata
a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di validazione del progetto preliminare, la polizza medesima deve avere durata fino alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante
b) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo, la polizza medesima dovrà avere durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante
c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di dieci milioni di euro
d) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di validazione sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai punti a), b), c) per lo specifico progetto.
2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa è a carico della Amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato dell'attività di verifica, mentre sarà a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno. Sezione V NORME IN MATERIA DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO
Art. 38 - Disposizioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, con riguardo alle opere sottoposte all'applicazione del presente decreto legislativo si applicano gli articoli 2-ter, 2-quater e 2quinquies, eccetto i commi 1 e 2, del decreto legge 26 aprile 2005 n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005 n. 109. Gli obblighi ivi stabiliti per le stazioni appaltanti sono riferiti, nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, ai soggetti aggiudicatori.
2. In deroga alle suddette disposizioni, il termine per la richiesta del Soprintendente di sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 2-ter, comma 3, del predetto decreto-legge, è ridotto a trenta giorni. La richiesta di approfondimenti istruttori di cui al comma 4, secondo periodo, del suddetto articolo è ammessa una sola volta.
3. Nelle more della procedura di cui all'articolo 2-quater del medesimo decreto- legge, il soggetto aggiudicatore può approvare e sottoporre alla deliberazione del CIPE il progetto preliminare dell'opera, a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione. Il Direttore regionale, sulla base dell'istruttoria condotta dal Soprintendente competente, riferisce sull'interesse archeologico del sito al Ministro per i beni e le attività culturali, ai fini dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto legislativo.
4. Ove non si proceda alla redazione e approvazione del progetto preliminare con le procedure di cui al presente decreto e la localizzazione dell'opera avvenga sulla base del progetto definitivo, le norme di cui alla presente sezione si applicano anche al progetto definitivo.
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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